SINOP Lettera ai Prefetti -art. 54 TUEL

Aggiornamento sul fronte Ordinanze

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    Allego testo integrale

    All'Illustrissimo Sig. .Prefetto

    nella Sua qualità di Autorità di Sorveglianza del Mercato dei prodotti pirotecnici ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 123/2015 e di Autorità di controllo sulle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L.

    p.c. All’Associazione Nazionale Comuni Italiani
    [email protected]

    Oggetto: Ordinanze emesse dai Sindaci ex Art. 54 TUEL in occasione dei festeggiamenti del 31/12/2015 e/o
    inserimento nei Regolamenti Comunali di divieto permanente di accensione fuochi d’artificio


    Ill.mo Sig. Prefetto,

    a causa delle Ordinanze emesse da numerosi Sindaci del territorio di Sua competenza lo scorso dicembre 2015 - invocando l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Enti Locali” o addirittura l’inserimento all’interno dei Regolamenti Comunali del divieto di utilizzo dei fuochi artificiali su tutto il territorio comunale in maniera permanente, il comparto degli esercizi di minuta vendita, ma anche quello comprendente le attività commerciali al dettaglio che possono detenere e vendere i prodotti esplodenti (ex libera vendita ai sensi del DM 4/4/1973) appartenenti alla V^ categoria Gruppi “D” ed “E” limitatamente ai quantitativi consentiti senza Licenza di PS, ovvero esclusi dall’applicazione dell’art. 47 del TULPS (RD 18 giugno 1931 n. 773), ha subito un pesantissimo calo delle vendite ed ovviamente del fatturato, che come si può facilmente immaginare, rappresenta – nel mese di Dicembre – oltre il 95% degli introiti derivanti dalla vendita annuale dei fuochi d’artificio legali.
    Il nostro Sindacato (SI.N.O.P) è stato costituito proprio per tutelare la categoria dei commercianti di prodotti pirotecnici, siano essi muniti della prescritta Licenza di PS, sia tutti gli altri esercenti, non soggetti all’Art. 47.

    Fatta questa doverosa premessa, mi permetto di illustrarle quanto capitato, procedendo dallo scorso mese di dicembre 2015, anche per meglio comprendere la “missione” del Ns. Sindacato, che è stato costituito dal Cav. Pierdaniele Friscira in Taranto e per illustrarle le posizioni e gli interessi - legittimi - che esso intende tutelare, anche confrontandosi con le altre principali associazioni di categoria: A.N.I.S.P. Associazione Nazionale delle Imprese e degli esecutori di Spettacoli Pirotecnici ed ASS.P.I. Associazione Pirotecnici Italiani) nate negli anni ’80 e a cui sono associate aziende dei fabbricanti ed importatrici di prodotti pirotecnici
    Come Sua Eccellenza Sig. Prefetto certamente ricorderà, proprio l’A.N.I.S.P. (attraverso il proprio Studio Legale Avv. Fiorentini di Roma), in data 26/11/2015, aveva inviato al Ministero degli Interni, a quello dello Sviluppo Economico ed a tutte le Prefetture di Italia quali Autorità di Sorveglianza del Mercato dei prodotti pirotecnici ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 123 del 29 luglio 2015 e di controllo sulle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54 TUEL, una missiva che richiamava l’attenzione sul recente Decreto Legislativo emanato il 29 luglio 2015 n. 123 e sulle varie tipologie di “fuoco d’artificio”, poiché i Sig.ri Sindaci, probabilmente per scarsa conoscenza delle norme vigenti e magari “ancorati” alle definizioni “non più attuali” del TULPS (almeno per quanto concerne la definizione del termine “fuochi d’artificio”), avevano invocato l’applicazione dell’art. 57 del TULPS, anche per accendere in casa propria una candela a scintille - Categoria F1 ovvero V^/E ex libera vendita DM 4/4/1973 - da infilare sul panettone !

    Il citato D.Lgs. 123/2015 (che ha abrogato e sostituito il precedente D.Lgs. 58/2010) definisce:
    “articolo pirotecnico”: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni esotermiche auto-mantenute.
    “fuoco d’artificio”: un articolo pirotecnico destinato ai fini di svago.

    Come è noto, il TULPS classificava invece col termine “fuochi d’artificio” i prodotti e manufatti esplodenti appartenenti alla IV^ categoria (art. 82 RD 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento di attuazione TULPS”) e con il termine “giocattoli pirici” i prodotti e manufatti appartenenti alla V^ categoria.
    E’ evidente che l’applicazione dell’art. 57 del TULPS nel caso dei “fuochi d’artificio” intesi come tali dalla classificazione del TULPS, sia innegabilmente indispensabile, mentre non lo è assolutamente per talune tipologie di fuochi d’artificio così come definite dalle normative più recenti, a partire da quelle definite dal DM 9 agosto 2011 che, adeguando le normative italiane a quelle Europee, ha riconosciuto e classificato i prodotti un tempo “declassificati” da esplosivi, ai sensi dell’abrogato DM 4 aprile 1973, nelle nuove categorie V^/D e V^/E ed a quest’ultima appartengono quei prodotti pirotecnici assolutamente innocui ed inoffensivi ed utilizzabili addirittura all’interno delle abitazioni.

    La nuova normativa ha infatti classificato i “fuochi d’artificio” secondo le seguenti 4 categorie:

    Categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
    Categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale basso e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori degli edifici in spazi confinati;
    Categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori degli edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
    Categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche (art. 101 TULPS – abilitazione tecnica), il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.
    Il citato DM 9 agosto 2011 per primo ed altri Decreti successivi (DM 3 aprile 2012, DM 4 giugno 2014) hanno poi introdotto una “tabella di equivalenze” al fine di consentire la classificazione secondo il Re-TULPS e pertanto, in funzione della massa attiva o “NEC” dei prodotti pirotecnici, i fuochi d’artificio marcati “CE” (CE Tipo equivalente al riconoscimento ex art. 53 TULPS) si ritrovano classificati (nell’Allegato A del Re-TULPS) in una delle categorie IV o V e per quest’ultima in uno dei Gruppi “C”, “D” od “E”.

    La citata missiva dell’ANISP del 26/11/2015, rimasta – ahimè– praticamente inascoltata, voleva prevenire quanto la Ns. categoria temeva avvenisse: sono state emanate oltre 1.100 ordinanze sindacali in altrettanti Comuni italiani, invocando l’Art. 54 TUEL e richiamando l’Art. 57 del TULPS per l’accensione di “fuochi d’artificio” e l’applicazione dell’Art. 703 del Codice Penale in caso di inosservanza. Moltissimi Comuni hanno quindi emanato le citate Ordinanze sindacali e addirittura a ridosso del 31 dicembre (il 29, il 30 o addirittura il 31 Dicembre), non concedendo neppure la possibilità di ricorrere agli Organi preposti (TAR) per richiederne l’eventuale annullamento, ove ne fossero ricorsi i presupposti.

    E’ evidente che la “contingibilità (eccezionalità ed imprevedibilità) e la urgenza” richiamati dall’art. 54 del TUEL, riferiti ad una usanza consuetudinaria che è nota da molti decenni, svolgersi la notte del 31 dicembre di ogni anno e che ha una durata di uno spettacolo pirotecnico ordinario (30-45 minuti), ci appaiono incongruenti.
    La pressoché totalità delle ordinanze sindacali ponevano espresso divieto di utilizzo dei “fuochi d’artificio” senza le prescritte autorizzazioni (art. 57 TULPS), anche per la già richiamata “fontanina a scintille per uso interno” (già declassificata ed ora appartenente alla categoria V^/E, o alla Categoria F1 UE): appare evidente che l’operato dei Sindaci sia assolutamente da rettificare. Situazione ancor peggiore è quella creatasi a seguito all’adozione da parte di alcuni Comuni di provvedimenti permanenti, ovvero l’inserimento all’interno dei propri Regolamenti Comunali del divieto di accensione di fuochi d’artificio su tutto il territori comunale, in palese violazione alle norme comunitarie che il recente D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito.

    Per quanto concerne l’operato del SI.N.O.P. a riguardo i cosiddetti “bòtti” di capodanno (da noi ribattezzati “petardoni”), che sono la vera causa che ha scaturito la ostilità di numerose Associazioni Animaliste e di parte della opinione pubblica, Le volevo rappresentare una sintetica ricostruzione di quanto fatto sino ad oggi e informare la S.V. a riguardo degli incontri svolti a Roma negli scorsi mesi di Aprile e Maggio scorsi, sia presso ANCI, che presso l’Ufficio del Ministero degli Interni competente in materia di Armi ed Esplosivi.

    In data 28/2/2016 si è svolta a Guidonia la prima assemblea generale del SI.N.O.P e da quella riunione è scaturito un “Protocollo di Intesa” sottoscritto dai numerosi commercianti (muniti di licenza art. 47 TULPS e non) presenti all’evento, per la messa al bando dei cosiddetti “petardoni”, ovvero i veri prodotti che producono rumori assordanti e che oltretutto sono assolutamente pericolosi e – a seconda della quantità di esplosivo contenuto nel singolo petardo (NEC) – possono addirittura divenire “micidiali”
    .

    La posizione del Ns. Sindacato è estremamente chiara: dato che questi “petardoni” sono riconosciuti e classificati in IV^ categoria, ma dal 2011, se la loro massa attiva supera i gr. 5 NEC di miscela contenente perclorato potassio e alluminio (la più diffusa), sono stati riconosciuti e classificati ad uso esclusivamente “professionale” (e nel caso di marcatura “CE” essi appartengono alla categoria F4 UE), essi in realtà continuano a essere prodotti in quantità non certo destinate per gli spettacoli pirotecnici e sono illecitamente impiegati anche da coloro che non hanno le competenze, ovvero l’abilitazione allo sparo ai sensi dell’ art. 101 Re-TULPS.
    Ma v’è di più: il petardone pirotecnico, per come è realizzato, non può assolutamente essere impiegato negli spettacoli pirotecnici, dai pirotecnici abilitati, poiché, a causa del ritardo di circa 8 secondi che intercorre tra l’accensione della miccia (tipo color verde usato per l’accensione di tutti i fuochi d’artificio per uso privato, ovvero Categorie F1, F2 ed F3 e che non richiedono conoscenze specialistiche) e lo scoppio: una volta lanciato/i mediante un “razzo” o una “granata pirotecnica” cilindrica (gli unici due possibili tipi di “vettore”) che ne contenesse diversi esemplari al proprio interno, esploderebbe/ro sempre al suolo !

    Ecco il vero problema che - a Ns. avviso - ha indotto moltissimi Sindaci, anche a seguito della forte pressione mediatica delle Associazioni “animaliste”, ad emettere le Ordinanze: questi fragorosissimi e pericolosissimi bòtti non rispettano la rumorosità “bassa o media” dei prodotti di IV^ o V^ categoria Gruppi C, D ed E, ovvero classificati nelle categorie F1, F2 ed F3 UE destinate ad uso di svago per il pubblico e pertanto creano paura negli animali, ma anche nei bambini e più in generale nella popolazione, specie con il clima teso che viviamo ai giorni nostri a causa dei numerosi atti terroristici !.
    E d’altro canto ne è ben noto anche l’illecito impiego contro le Forze dell’Ordine da parte dei “NO-TAV”, degli ”antagonisti-anarchici” e spesso fatti esplodere durante le partite di calcio sempre all’indirizzo delle Forze di PS: capita sovente di udire questi fragorosi scoppi durante una manifestazione non autorizzata (ma anche autorizzata e con presenza di facinorosi che nessuno ha convocato), che incutono indubbiamente terrore, anche alla luce dei continui e nefasti fatti di cronaca, quanto ad atti terroristici.
    Da quando fu prodotto il primo piccolo petardo, il “RAUDO” - esso aveva (ed ha tutt’oggi) una NEC di gr. 0,25 di una miscela costituita da perclorato potassio ed alluminio – verso la metà degli anni ’80, si è assistito ad una sorta di “corsa agli armamenti”, passando dal RAUDO allo ZEUS (o Mefisto, o Magnum a seconda della Ditta Produttrice), che aveva ed ha una NEC di gr. 0,5 della citata miscela esplosiva, poi il “SUPERMAGNUM”, che conteneva gr. 5 di massa esplosiva (ad oggi sarebbe un prodotto di IV^ categoria o Categoria F3 UE e sarebbe il prodotto ad effetto di scoppio con il massimo quantitativo ammesso); poi il “Bomber 77” ed i vari “Cobra”, che hanno raggiunto una NEC di gr. 50 ed oltre. Di recente si è aggiunto un petardone dal nome TIGER della massa (NEC) di gr. 100 !

    Dal 2011 (DM 9/8/2011) tutti i prodotti ad effetto di scoppio (i bòtti) che, sebbene appartenenti alla IV^ categoria, superano la massa attiva della miscela esplodente a base di perclorato e metallo o NEC di gr. 5, sono stati classificati per uso esclusivo professionale, ovvero equivalenti a quelli “CE Tipo” categoria F4, ma siccome un pirotecnico professionista non si sognerebbe mai di andare a far compere presso una minuta vendita, essi – di fatto – finiscono nelle mani di chi non è dotato di abilitazione professionale. Preme nuovamente sottolineare che questi “petardoni” non possono comunque essere utilizzati negli spettacoli pirotecnici che si svolgono – una volta autorizzati ex Art. 57 TULPS - per festeggiare le sagre paesane e/o le ricorrenze civili o religiose in molte città italiane.
    In data 12/04/2016 il Segretario (Cav. Friscira) ed il sottoscritto ed altro Ns. consulente tecnico (Sig. Tasinato ex Ispettore di PS della Questura di Rovigo, in pensione), hanno incontrato a Roma il responsabile del Dipartimento Attività Produttive (Dr. Campioni) di ANCI per porre alla attenzione di tutti i Sindaci la normativa italiana vigente, che ha recepito quella Europea e come essa trovi applicazione, nel rispetto del TULPS, del Re-TULPS e del D.Lgs. 123/2015.
    In data 27/04/2016 siamo stati ricevuti dal Prefetto Dr. De Rosa e del Prefetto Dr.ssa Martino (era presente anche il Prefetto Dr. De Falco), presso il Ministro degli Interni Dipartimento Armi ed Esplosivi. Nel corso dell’incontro sono state esposte le problematiche relative alla pubblica sicurezza ed incolumità derivanti dall’uso indiscriminato da parte dei non addetti ai lavori di questi “petardoni”, chiedendone l’esplicita messa al bando, dato che essi sono prodotti - “sotto mentite spoglie” - per uso professionale, ma in realtà finiscono nel commercio illegale, sebbene si tratti di prodotti pirotecnici legalmente riconosciuti ai sensi dell’Art. 53 TULPS e classificati in IV^ categoria ai sensi dell’Art. 82 Re-TULPS, oppure siano stati certificati dagli Organismi preposti dalla UE (BAM, ACCREDIA) in Categoria F4 UE.
    Finalmente in data 17/05/2016 il Dipartimento Armi ed Esplosivi del Ministero degli Interni (i Prefetti Dr.ssa Paravati e Dr.ssa Martino) ha convocato le principali Associazioni di categoria, ovvero:
    A.N.I.S.P
    ASS.P.I.
    SI.N.O.P.
    ASSOARMIERI
    CONFESERCENTI
    con lo scopo di avere dalle varie rappresentanze, un parere a riguardo questi petardoni ad effetto di forte scoppio appartenenti alla IV^ categoria per usi professionali, oppure alla Categoria F4 UE, anche alla luce della circostanza che era stata convocata una riunione della Commissione UE Armi ed Esplosivi a Bruxelles in data 15/06/2016.
    All’unanimità le varie Associazioni presenti concordavano nell’ affermare che questi “petardoni” devono essere messi fuori legge, sebbene i regolamenti tecnici ne consentirebbero il riconoscimento e la classificazione (Art. 53 TULPS e Art. 82 Re-TULPS) o la marcatura “CE tipo” nella Categoria F4 UE: si è infatti convenuto, in armonia don i Dirigenti del Dipartimento, che per la loro struttura, essi non sono effettivamente utilizzabili negli spettacoli pirotecnici e per esserlo debbono essere muniti di accensione rapida (da 1 a 3 secondi), che non ne consentirebbe certo l’uso “manuale”, ma solo all’interno di vettori pirotecnici (granate cilindriche o razzi).

    Il SI.N.O.P. ha già dato ampia notizia della “battaglia” che sta conducendo, contro questi veri e propri “ordigni” esplosivi, ad alcuni mezzi di informazione locali e nazionali, quali il quotidiano “IL TIRRENO”, il settimanale “OGGI” e sta procedendo anche con altre testate giornalistiche e radiotelevisive.

    Lo scopo della presente missiva nasce quindi dall’esigenza di applicare puntualmente la normativa vigente che assegna al Prefetto, quale Autorità di Sorveglianza del Mercato dei prodotti pirotecnici ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n.123 del 29 luglio 2015 e di controllo sulle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’Art. 54 TUEL, le competenze specifiche in materia pirotecnica, al fine di tutelare la categoria degli esercenti, siano essi muniti di Licenza di PS ai sensi dell’Art. 47 del TULPS, ma più in generale tutti gli esercizi commerciali che possono detenere e vendere i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie V^/D e V^/E, ovvero Categoria F1 UE e Categoria F2 UE (sebbene quest’ultima con limitazione di tipologia e NEC, ossia che non rientri nella V^ categoria Gruppo C, per equivalenza) a coloro che siano in possesso dei requisiti di Legge (14 anni di età per l’acquisto la detenzione e l’uso di prodotti appartenenti alla V^/E o Categoria F1 UE, 18 anni di età per quelli appartenenti alla V^/C-D o Categoria F2 UE e Porto d’arma o Nulla Osta rilasciato dal Questore per i prodotti pirotecnici appartenenti alla IV^ categoria non professionale o Categoria F3 UE).

    IL SI.N.O.P ha anche predisposto una “Ordinanza tipo”, che distingue le varie tipologie di fuochi d’artificio, secondo la nuova classificazione UE/TULPS, in modo da chiarire ai Sigg.ri Sindaci, nel caso volessero nuovamente regolamentare ad-hoc l’uso dei fuochi d’artificio sul proprio territorio comunale, quali siano le eventuali categoria di cui si richiede una limitazione all’utilizzo in determinate aree pubbliche cittadine.

    Si allegano i seguenti documenti:

    a) Protocollo di Intesa sottoscritto alla Assemblea SI.N.O.P. de 28/02/2016 per la messa al bando dei petardoni
    b) Fac-simile Ordinanza elaborato dal SI.N.O.P.
    c) Articolo sul settimanale “OGGI” in edicola dal 6/6/2016

    Si è altresì fatto espresso riferimento alle due comunicazioni già trasmesse a Codesta Spett.le Prefettura dallo Studio Legale Avv. Fiorentini di Roma dietro incarico dell’ A.N.I.S.P. datate 26/11/2015 e 15/03/2016.




    Fiduciosi di un intervento da parte di Sua Eccellenza l’Ill.mo Sig. Prefetto, che consenta alla categoria di operare nel pieno rispetto della legalità e alla popolazione di non rinunciare ad una tradizione ultra-decennale, porgiamo i più distinti saluti.
    Il Segretario Nazionale SI.N.O.P.
    Cav. Friscira Pierdaniele
     
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